Avete presente quando un uomo, normalmente in giovane età e totalmente preso dalla passione per la propria fidanzata, si lascia coinvolgere fino ad arrivare al matrimonio? Di questi tempi, specialmente per quanto riguarda i matrimoni civili, le pratiche per sposarsi sono state snellite e quindi spesso le giovani coppie riescono a sposarsi senza tante complicazioni. Il matrimonio civile, poi, consente anche a chi non ha molti mezzi economici di “giungere a giuste nozze” riducendo magari il numero di invitati e spendendo meno in abiti, rinfreschi e affitto di locali.

Questo non vuol dire che non esistano matrimoni civili “da favola” ma certamente la cerimonia davanti all’ufficiale dello stato civile può essere organizzata in modo più parsimonioso. Qui in Brasile, soprattutto per quel che riguarda le unioni civili, gli usi e i costumi sono abbastanza simili a quelli italiani. Si va in comune, che qui si chiama cartorio, e ci si sposa davanti un ufficiale dello stato civile. Oppure si può ottenere la qualifica di Unione Stabile, rispettando certe caratteristiche previste dalla legge. In questo caso si deve ottenere il riconoscimento dell’ unione stabile davanti ad un giudice.

L’unione stabile si può ottenere anche per le coppie dello stesso sesso. Dopo la cerimonia ufficiale normalmente si va tutti al ristorante a gozzovigliare per ore (esattamente come nelle migliori tradizioni italiane). Ma cosa accade nel momento in cui la relazione di coppia naufraga? Ecco che si evidenziano le differenze sostanziali tra il divorzio all’italiana e quello alla brasiliana.

Il punto della questione è che, così come è facile sposarsi – decisione che può quindi essere presa anche senza pensarci su molte volte – in Italia non è, per contro, facile separarsi o meglio divorziarsi. La recente legge sul divorzio breve, introdotta in Italia, non è ancora perfettamente operativa, perlomeno in tutti i Comuni. O perlomeno presenta ancora degli aspetti di incertezza. Va peraltro sottolineata la prima differenza tra i concetti di “brevità” della legge italiana e l’analogo concetto per i brasiliani. Nel nostro paese si ritiene breve il periodo di sei mesi previsto dalla normativa quando il divorzio avviene consensualmente e non ci sono figli minori o altre questioni impeditive (tipo dispute economiche).

In Brasile il divorzio breve avviene in otto, dicesi otto, giorni!

In Italia è necessario prendere un appuntamento presso il Comune dove è stato celebrato il matrimonio civile (o, pare anche in altri Comuni ma, in questo caso, sicuramente con un aggravio della procedura). In pratica è necessario, in prima istanza, recarsi presso l’ufficio dello stato civile del luogo dove è avvenuto il matrimonio per una prima “riunione informativa” dove i due coniugi (non ancora “ex” ufficialmente) riceveranno una serie di informazioni e la lista dei documenti da presentare.

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Si dovrà, in tal sede, fissare una seconda seduta per firmare il documento di separazione. Ora normalmente tra la seduta preliminare e quella dove effettivamente avverrà la firma dell’inizio della separazione, possono passare diversi mesi (anche 5 o 6). A partire poi dalla data della separazione dovranno passare altri sei mesi previsti dalla legge e infine si dovrà prendere un definitivo appuntamento per la firma del divorzio vero e proprio. In sintesi, per il divorzio “breve” stile italiano, passa certamente più di un anno. In Brasile: si va al cartorio competente con i documenti richiesti, senza bisogno di prendere appuntamenti ma rispettando una fila in ordine di arrivo del giorno, e si firma il divorzio. Tale firma diventa operativa nel momento in cui viene omologata dal giudice competente (cosa che avviene di norma in 7/8 giorni. Finito.

Ovviamente anche qui tale procedura rapida è ammessa solo nel caso in cui non si abbiano figli e non ci siano disaccordi economici. Ma le curiosità non finiscono qui. In Italia, come in Brasile, è possibile sposarsi per procura, ma mentre nel paese sudamericano, per analogia, è possibile anche divorziare per procura, in Italia no. Io ho seguito direttamente un caso di una persona che si è sposata in Italia con una brasiliana e vive oggi in Brasile. La ex moglie si è separata ed è tornata in Italia. Questo signore non ha le disponibilità economiche per recarsi nel bel paese per un minimo di tre volte in un anno o più, nè tantomeno di poter prendere degli appuntamenti a distanza di mesi tra una seduta e l’altra di quelle previste dalla procedura di divorzio “breve”all’italiana.

Ha quindi fatto richiesta al Comune dove aveva celebrato il matrimonio di poter esperire la procedura di divorzio “per procura”. Ma gli è stata negata dicendo che la legge non prevede la possibilità di divorziare per procura. Anzi la prima difficoltà l’ha incontrata per entrare in contatto con l’ufficiale dello stato civile perchè per avere informazioni dettagliate su tutta la procedura e sui documenti da presentare gli è stato risposto che deve presentarsi di persona insieme all’ex coniuge (di cui peraltro non conosce nè numero di telefono attuale nè email perchè sono separati di fatto da parecchi anni). Ma anche se si presentasse in questi giorni- siamo a ottobre 2016 – (all’ufficio dello stato civile italiano) dovrebbe poi aspettare fino a marzo 2017 per la seduta di firma del periodo ufficiale di separazione. E poi trascorsi sei mesi ritornare per prendere un nuovo appuntamento per la firma definitiva.

Insomma alla fine della storia non potrà divorziare. E’ obbligato, da una legislazione mal pensata e peggio applicata, a rimanere sposato con una persona che non frequenta più da anni. A questa obiezione, che lo stesso signore ha sollevato telefonicamente, è stato risposto che se contrattasse un avvocato forse quest’ultimo potrebbe trovare il modo di risolvere la situazione (non è ben chiaro come), ma anche questa strada è impossibile al momento attuale perchè il tizio in questione non ha le disponibilità economiche per pagare un avvocato in Italia. Non si capisce perchè, secondo tale ufficiale dello stato civile, un singolo cittadino non può divorziare a distanza per procura e senza dover pagare un avvocato (come la recente legge permette), mentre se paga un avvocato (che per ironia della sorte viene contrattato proprio mediante una “procura”) forse la cosa si può risolvere. E poi perchè “forse”?

Bene lascio a voi, che vivete ancora in Italia (eroi!) le riflessioni del caso.

Boa sorte.

Stefano Gentile