Dalla laurea negata a New York: la seconda vita di Simone Bertollini
Dodici anni fa lasciava l’Italia dopo una battaglia legale persa. Oggi è avvocato specializzato in immigrazione e assiste chi vuole costruire il proprio futuro negli Stati Uniti.
di Enza Petruzziello
Una laurea in Giurisprudenza conseguita “troppo in fretta”. Un ricorso al TAR perso. Dodici anni fa Simone Bertollini lascia l’Italia per volare negli Stati Uniti, ricominciando da zero a New York.
La sua è una storia che ha quasi del paradosso: Simone sostiene tutti gli esami di Giurisprudenza con ampio anticipo sui tempi previsti, ma l’ateneo gli nega la laurea. Il motivo? Una norma che impone una durata minima del corso di studi. Il ricorso al TAR contro quella decisione si conclude con una sconfitta.
È quel verdetto, più che una scelta programmata, a spingerlo a lasciare l’Italia nel 2014. Senza darsi per vinto, Simone rifà l’università negli Stati Uniti, questa volta portando a termine gli studi senza ostacoli, e da lì costruisce una carriera che lo porta a diventare avvocato specializzato in immigrazione.
Simone è oggi abilitato all’esercizio della professione in ben quattro Stati americani: New York, New Jersey, Texas e Missouri e ammesso davanti a diverse corti federali distrettuali e d’appello. Il suo lavoro si è spostato progressivamente dal singolo caso alla battaglia sistemica: cause federali contro USCIS e Dipartimento di Stato per i ritardi nell’esame delle pratiche, e assistenza a chi, in Italia, scopre di avere diritto alla cittadinanza americana attraverso genitori o nonni.
Con Simone ripercorriamo il suo viaggio, cercando di capire, attraverso la sua esperienza personale e professionale, cosa significhi scegliere di costruire il proprio futuro dall’altra parte dell’Atlantico.
Simone, cosa è cambiato, professionalmente, tra il giovane laureato “respinto” del 2014 e l’avvocato di oggi? Con quale sguardo rileggi quella storia?
«Nel 2014 ero un avvocato d’immigrazione e basta: pratiche amministrative, istanze, colloqui davanti a funzionari. In corte federale non ci mettevo piede, o quasi. La svolta è stata il caso di Fabio Gasperini, nel 2017, quando ho assunto la difesa di un cittadino italiano in un processo penale federale con giuria. L’ho vinto: la giuria lo ha assolto da tutti i capi di imputazione per delitto. In pochi mesi ho fatto un’esperienza d’aula che vent’anni di sola immigrazione amministrativa non mi avrebbero mai dato: le regole probatorie, il confronto diretto con la procura federale, il controesame, la costruzione di un fascicolo destinato a un giudice e non a un impiegato».
E da lì cosa è cambiato nel tuo lavoro quotidiano?
«Da lì ho cambiato baricentro. Esiste una parte enorme del diritto dell’immigrazione che si gioca davanti alle corti federali e che quasi nessun avvocato d’immigrazione frequenta: gli appelli federali, le petitions for review contro i provvedimenti di espulsione, i ricorsi per mandamus contro i ritardi di USCIS e del Dipartimento di Stato. È lì che mi sono spostato, ed è quello che faccio oggi.
La differenza in una riga: nel 2014 presentavo domande all’amministrazione, oggi le faccio causa».
Guardando indietro, rifaresti la stessa scelta di lasciare l’Italia?
«Sì, senza esitazione. E oggi la rifarei con molta più leggerezza, perché allora non sapevo davvero che cosa stavo scegliendo. Il punto di partenza è quello che avete raccontato nel 2014: avevo dato tutti gli esami e consegnato la tesi, e mi fu detto che non potevo laurearmi perché esiste un minimo di quattro anni, indipendentemente da quello che fai. Non era una valutazione sul mio lavoro. Era un calendario. Negli Stati Uniti mi sono laureato prima del previsto e nessuno ha battuto ciglio. Nessuno mi ha chiesto quanto tempo ci avessi messo: hanno guardato se avevo i requisiti, e li avevo. La seconda parte me la dissero alcuni amici avvocati in Italia, ed è la ragione per cui non sono tornato. Mi spiegarono che da solo, senza conoscenze, non avrei ricevuto praticamente nulla — e comunque nessun caso che contasse davvero; e che dentro uno studio sarei rimasto per anni alle udienze di routine e al lavoro di supporto. Non ho motivo di credere che avessero torto».
Qual è, dopo dodici anni, la differenza fra i due sistemi?
«La riassumerei così: negli Stati Uniti conta quello che sei capace di fare, in Italia conta quello che ti viene consentito di fare. Nel 2017, dopo appena sei anni di professione, mi sono trovato a difendere un imputato in un processo penale di rilievo, davanti a una giuria, il primo in assoluto nella mia carriera di avvocato. In Italia, alla stessa età e con lo stesso curriculum, quel fascicolo non me lo avrebbe dato nessuno».
Perché hai scelto di specializzarti nel contenzioso federale contro USCIS e Dipartimento di Stato, oltre alle pratiche “ordinarie”?
«Perché c’è una domanda crescente e pochissimi che la coprono. Solo una piccola parte degli avvocati d’immigrazione porta davanti a un giudice federale i casi di mandamus e di Administrative Procedure Act. La prassi ordinaria della professione è un’altra: si compilano moduli, non si mette piede in un’aula, e quello che l’amministrazione decide è quello che il cliente ottiene. Se la pratica resta ferma tre anni, si aspetta. Se viene rigettata, si ripresenta. Il rapporto con l’agenzia è di attesa, mai di contraddittorio.
La mia impostazione è opposta: si contesta tutto. E negli Stati Uniti questo non è un atteggiamento, è una possibilità giuridica precisa. L’Administrative Procedure Act e il Mandamus Act consentono di portare davanti a un giudice federale sia i tempi dell’amministrazione sia le sue decisioni. Sono strumenti che esistono da decenni e che nel mio settore restano largamente inutilizzati. Ho deciso di concentrarmi lì. È lo spazio in cui l’avvocato torna a fare l’avvocato, ed è l’unico punto della procedura in cui il richiedente smette di essere un soggetto passivo».
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Quali sono oggi le pratiche che restano bloccate più a lungo — green card, cittadinanza, visti — e quanto bisogna aspettare prima che convenga rivolgersi a un giudice?
«Le pratiche che si bloccano sono di ogni genere, ma non tutte meritano una causa. Due categorie sì, quasi sempre. Innanzitutto la domanda di cittadinanza. Sembra la meno urgente e invece è quella in cui il ritardo produce i danni più concreti. Ho seguito diversi casi di persone che avevano bisogno di un nulla osta di sicurezza per lavorare — un security clearance — e che quel nulla osta non potevano ottenerlo finché non fossero diventate cittadine. Finché USCIS non decide, la carriera di quella persona è ferma, e non per una sua inadempienza».
E per le green card?
«Le domande di adjustment of status, cioè di green card, presentate dall’interno degli Stati Uniti. Chi ha una domanda pendente vive in una condizione sospesa: nessuno status stabile, spesso nessuna possibilità di lavorare legalmente finché non arriva il permesso di lavoro, la possibilità di uscire dal Paese solo in casi estremi. Sono gli anni in cui non si può accettare un’offerta di impiego, comprare casa, o tornare in Italia per un funerale. È esattamente questa frustrazione che, a un certo punto, porta la persona a cercare un avvocato che contro USCIS ci vada davvero».
Ci sono anche altri fattori che stanno aggravando i ritardi in questo periodo?
«Sì, dal 27 aprile 2026 USCIS deve risottoporre i controlli dattiloscopici FBI su gran parte delle pratiche pendenti, il che tiene ferme decisioni ormai mature. Sul versante consolare, dalla fine di agosto la calendarizzazione dei colloqui per i visti di immigrazione è sospesa».
Quindi non esiste una soglia fissa oltre la quale conviene rivolgersi a un giudice?
«No. I numeri che circolano — “dopo un anno si può fare causa”, “sotto i due anni non passa” — sono semplificazioni, e lo stesso ritardo può essere ragionevole per una categoria e irragionevole per un’altra.
Quello che non uso come riferimento unico sono i tempi di lavorazione che USCIS pubblica. Li guardo, perché superarli in giudizio conta, ma non sono il metro: li scrive l’agenzia stessa, e si allungano da soli man mano che il ritardo aumenta. Misurare il ritardo con il righello di chi lo ha prodotto significa non trovarne mai uno».
Quali riferimenti usi, allora?
«Uso altri tre riferimenti. Il primo lo ha fissato il Congresso: una domanda di beneficio migratorio dovrebbe essere decisa entro 180 giorni dal deposito. Non è un termine perentorio — nessun giudice annulla nulla all’alba del centottantunesimo giorno — ma è il parametro con cui si misura quanto la realtà si è allontanata da ciò che il legislatore si aspettava, e non lo ha scritto l’amministrazione.
Il secondo è il confronto con le pratiche identiche: se fascicoli dello stesso tipo, depositati dopo il mio, sono già stati decisi, quella pratica non è in coda, è fuori da ogni coda. È l’argomento che regge meglio davanti a un giudice, perché non dipende da nessun numero pubblicato dall’agenzia.
Il terzo è il pregiudizio, che va documentato come si documenta un danno: la carriera ferma, il permesso di lavoro che scade, la famiglia divisa, l’età di un figlio che si avvicina a una soglia di legge. Un ricorso che dice soltanto “aspetto da tanto” usa la metà debole del metro».
C’è un caso in cui la legge fissa un termine preciso?
«Sì, per la naturalizzazione. Se USCIS non decide entro 120 giorni dal colloquio, il richiedente può rivolgersi alla corte distrettuale del proprio distretto, che ha giurisdizione sulla domanda e può deciderla al posto dell’agenzia. Quella soglia non la stabilisco io: è scritta nella legge».
Come funziona la trasmissione della cittadinanza per discendenza a figli e nipoti nati in Italia?
«È il punto su cui esiste il malinteso più diffuso, e conviene chiarirlo subito: la cittadinanza americana non si trasmette come quella italiana. Non esiste uno jure sanguinis che scende indefinitamente di generazione in generazione.
I percorsi sono due. Il primo: il figlio nato all’estero da genitore cittadino americano è cittadino dalla nascita, ma solo se quel genitore ha maturato un determinato periodo di presenza fisica negli Stati Uniti prima della nascita. Se la condizione c’è, la cittadinanza non si “richiede” — esiste già — e si documenta con il Consular Report of Birth Abroad o con il modulo N-600.
Il secondo, ed è quello di cui mi occupo di più: quando il genitore non raggiunge quella presenza fisica, la legge consente al figlio minorenne di acquisire la cittadinanza appoggiandosi alla presenza fisica del nonno cittadino americano. È la sezione 322 dell’INA, modulo N-600K. Il minore deve entrare legalmente negli Stati Uniti per il colloquio e per il giuramento, e deve farlo prima dei diciotto anni.
Ho assistito oltre cento famiglie su questo tipo di pratica — in alcuni casi con un parere legale o con la revisione di un fascicolo già impostato da altri. Ad oggi, le pratiche che ho depositato personalmente sono state approvate tutte».
Quali sono gli errori più comuni delle famiglie italiane che pensano di averne diritto?
«Il primo, di gran lunga, è temporeggiare. La via della sezione 322 si chiude il giorno in cui il ragazzo compie diciotto anni. Non ci sono proroghe, non c’è margine di equità, non esiste un modo per rimettersi in termini. Eppure la maggior parte delle famiglie si muove tardi: alcune mi contattano quando il figlio ha già compiuto diciotto anni, altre — ed è la situazione peggiore, perché il diritto ci sarebbe — quando mancano due o tre mesi. A quel punto non c’è più il tempo materiale per costruire il fascicolo, depositare, ottenere l’appuntamento e far entrare il minore negli Stati Uniti per il giuramento. Il diritto c’era e si è estinto per il calendario».
E il secondo errore?
«Il secondo errore è concettuale: credere che, siccome il nonno era americano, la cittadinanza si possa “recuperare” quando si vuole. Non funziona così. Non esiste un diritto che resta lì ad aspettare: o si rientra nelle condizioni previste, entro l’età prevista, oppure non c’è nulla da recuperare. È l’abitudine mentale della cittadinanza italiana applicata a un ordinamento che ragiona in modo completamente diverso.
Il consiglio pratico che ne deriva è uno solo: se in famiglia c’è un nonno o un genitore cittadino americano e ci sono minori, la posizione va verificata adesso, non quando il ragazzo si avvicina alla maggiore età».
Dal punto di vista di chi lavora quotidianamente su queste pratiche, quali sono le conseguenze concrete dei cambiamenti introdotti dall’amministrazione Trump?
«Preferisco rispondere da avvocato, riportando quello che vedo nei fascicoli, non da commentatore. Il cambiamento più rilevante non è una legge, è l’architettura dei controlli. A dicembre 2025 è stato istituito un centro di vetting centralizzato ad Atlanta. Dal 27 aprile 2026 una direttiva impone di ri-sottoporre i controlli dattiloscopici FBI su gran parte delle pratiche pendenti, con l’effetto pratico di congelare l’approvazione di casi già istruiti. È stato esteso lo screening dei profili social, e sono riprese le indagini di vicinato sulle domande di naturalizzazione, uno strumento previsto dalla legge ma rimasto per decenni sostanzialmente inutilizzato.
Sul fronte consolare: a gennaio 2026 è stata sospesa l’emissione dei visti di immigrazione per i cittadini di 75 Paesi; quella misura è stata annullata da una corte federale il 21 agosto, e pochi giorni dopo il Dipartimento di Stato ha sospeso in tutto il mondo la calendarizzazione dei colloqui per aggiornare la formazione dei funzionari sulla public charge.
Sono cambiate anche cose minori ma quotidiane: dal 18 maggio 2026 l’avvocato non può più assistere per telefono alla maggior parte dei colloqui negli uffici locali.
La conseguenza complessiva è una sola, e vale per tutte le categorie: i tempi non si allungano soltanto, diventano imprevedibili. Ed è esattamente la ragione per cui il contenzioso federale è cresciuto».
Ci sono categorie di immigrati, visti o procedure che stanno risentendo più di altre di questo nuovo approccio?
«Sì, e la geografia conta più della categoria. I cittadini dei Paesi inseriti negli elenchi di rischio sono in una condizione a sé: colloquio svolto, pratica in “revisione estesa”, nessuna decisione. Le naturalizzazioni sono il secondo gruppo: ri-verifiche successive al colloquio, cerimonie di giuramento annullate all’ultimo, e un’unità del Dipartimento di Giustizia che riesamina naturalizzazioni già concesse. Chi vive di autorizzazione al lavoro subisce la riduzione della durata dei permessi: significa rinnovare più spesso, dentro un sistema che è più lento».
E gli italiani? Sono coinvolti?
«Gli italiani sono tra i meno esposti sul piano dei controlli di sicurezza, ma quest’anno non ne sono affatto fuori. I selezionati della lotteria dei visti — e l’Italia è tra i Paesi ammessi — sono bloccati dalle misure in vigore come tutti gli altri, e per loro il blocco non è un disagio: il diritto scade con l’anno fiscale, e se il visto non viene emesso entro il termine si perde, senza possibilità di recupero. A questo si aggiungono i tempi ormai lunghi per i colloqui di rilascio dei visti L-1 ed E-2, che riguardano direttamente imprenditori e trasfertisti italiani».
Per un italiano che vuole lavorare negli Stati Uniti, ma non ha ancora un datore di lavoro disposto a sponsorizzarlo, quali sono oggi le strade realisticamente percorribili?
«Prima di elencare le vie, va detta una cosa che raramente si dice: il sistema americano è costruito per agevolare chi ha competenze molto elevate o risorse finanziarie. Non siamo più nei primi del Novecento, quando gli Stati Uniti accoglievano chiunque arrivasse. Oggi il lavoro non qualificato è una categoria che il sistema non facilita in alcun modo. Chi non ha una qualifica alta non può realisticamente pensare di emigrare negli Stati Uniti se non ha un familiare che lo sponsorizzi — e anche in quel caso deve mettere in conto attese che si misurano in anni, e nelle categorie più lontane in quasi due decenni».
Quali sono le vie concrete per chi una qualifica ce l’ha?
«Le strade sono diverse.
L’E-2, il visto per investitori da Paese convenzionato, è la via più praticata dagli italiani: richiede un’impresa reale e operativa, non un investimento passivo, ma la soglia di capitale è più bassa di quanto si creda.
L’L-1 vale per chi lavora già in un’azienda italiana che ha, o apre, una struttura negli Stati Uniti.
L’EB-2 con National Interest Waiver è l’unica via che consente di presentare l’istanza da soli, senza datore di lavoro, ma richiede un profilo documentato e verificabile. L’O-1 richiede un livello ancora superiore.
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Restano i percorsi indiretti: studio, tirocinio, un periodo in cui si costruisce il profilo che oggi non si ha. Quello che non funziona: comprare una società di comodo, intestarsi una LLC senza attività, e affidarsi a “consulenti” che non sono avvocati».
E per gli imprenditori italiani che vogliono investire o aprire un’attività negli Stati Uniti: quali sono le opportunità più interessanti?
«L’E-2 resta lo strumento principale. Per chi ha una struttura aziendale in Italia, l’L-1A per dirigenti apre una prospettiva più interessante, perché dopo un anno di operatività può condurre alla green card come dirigente trasferito (EB-1C). È il percorso più solido, ed è quello che consiglio quando ci sono i presupposti».
Quali sono gli errori da evitare?
«Gli errori che vedo ripetersi sono cinque.
- Comprare l’attività prima di verificare se quell’attività supporti il visto. Succede continuamente, e a quel punto i soldi sono già usciti.
- Sottocapitalizzare. Un’impresa che non genera reddito e non crea posti di lavoro non regge il rinnovo, per quanto il progetto fosse valido sulla carta.
- Trattare l’E-2 come un permesso di soggiorno anziché come un’impresa da far funzionare.
- Ignorare che l’E-2 è un visto non immigrante: non conduce da solo alla green card, e chi ci costruisce sopra un progetto di vita definitivo va avvisato prima, non dopo.
- E, sul piano pratico, sottovalutare tutto ciò che non è immigrazione: licenze statali, diritto del lavoro, fisco federale e statale».
Che cosa hai capito dell’emigrazione che forse nel 2014 non avevi ancora compreso?
«Che non è un atto, è una condizione amministrativa che dura anni. Nel 2014 pensavo che la parte difficile fosse la decisione: fare le valigie, ricominciare, imparare un’altra lingua giuridica. La parte difficile è quella che viene dopo, e non ha niente di epico. È vivere per otto o dieci anni dentro uno status che qualcun altro rinnova, o non rinnova. È non poter accettare un lavoro, non poter uscire dal Paese per un funerale, non poter comprare casa perché non si sa dove si sarà tra due anni.
L’altra cosa che ho capito è che la lentezza non è neutra. Un’amministrazione che non decide sta decidendo: sta stabilendo che quella persona vivrà altri tre anni in sospeso. Nel 2014 lo avrei chiamato un disservizio. Oggi lo considero il problema centrale del mio mestiere».
Dopo dodici anni negli Stati Uniti, senti la mancanza dell’Italia? Hai mai pensato di tornarci, anche solo per un periodo?
«Sinceramente no, non mi manca. Torno regolarmente perché ci sono i miei genitori, e quello è il motivo. Non ne ho altri. Non è una presa di distanza polemica: è che il mio lavoro è il diritto federale americano e si fa da lì. L’idea che a un certo punto si debba “tornare” presuppone che la partenza fosse una parentesi. Per me non lo è stata».
C’è qualcosa della mentalità americana che fai fatica a far tua — o qualcosa dell’Italia che hai portato con te e non hai mai abbandonato?
«Faccio fatica con la promozione di sé. Negli Stati Uniti il networking è una liturgia: eventi, associazioni di categoria, colazioni, profili social curati come vetrine. Io non frequento eventi, non faccio networking, non ho profili su alcun social network. Lavoro, scrivo, e i clienti arrivano dai casi che ho vinto. È una posizione minoritaria e probabilmente mi costa parecchio, ma non la cambio.
Dell’Italia mi è rimasta la formazione: leggere la norma prima del manuale operativo. Il diritto americano si insegna per casi, e questo produce ottimi avvocati e qualche pigrizia sistematica. L’abitudine italiana di partire dal testo, di cercare la struttura, mi è servita più di quanto immaginassi — soprattutto in appello, dove il caso lo si vince quasi sempre sulla lettura di una disposizione».
Quale consiglio daresti a chi vorrebbe trasferirsi negli USA?
«Partire dalla categoria giuridica, non dal sogno. La domanda giusta non è “come mi trasferisco negli Stati Uniti”, è “in quale categoria rientro”. Se non c’è una risposta, non c’è un progetto: c’è un sogno.
E poi tre regole pratiche.
- Non trasferirsi prima e sistemare lo status dopo. Quasi tutte le situazioni irrecuperabili che vedo nascono così.
- Verificare l’ammissibilità prima di spendere: prima di comprare l’attività, prima di firmare l’affitto, prima di iscrivere i figli a scuola.
- Rivolgersi a un avvocato abilitato. Negli Stati Uniti chiunque può definirsi consulente per l’immigrazione, e i danni fatti da chi non è avvocato costano più della parcella che si è risparmiata».
Dopo tutto quello che hai costruito dal 2014, qual è il prossimo traguardo che vorresti raggiungere?
«Patrocinare casi migliori. Non più casi, bensì quelli di impatto più ampio, dove non si discute solo la posizione del singolo assistito. Un esempio è la causa che ho appena depositato per un richiedente del visto K-3, quello riservato al coniuge di cittadino americano. Dal 2010 l’amministrazione applica una prassi che di fatto svuota quel visto del suo scopo. Sono passati sedici anni e nessuno studio, nessun avvocato, nessuna organizzazione per i diritti degli immigrati l’ha mai portata davanti a un giudice. La sto contestando adesso, per la prima volta. Il risultato riguarda il mio assistito, ma la questione giuridica riguarda tutti quelli nella sua condizione. È il tipo di lavoro verso cui voglio spostarmi».
Per contattare Simone Bertollini ecco i suoi recapiti:
Mail: simone@bertollini.com.
Numero WhatsApp, +1 212 566 3572.
Il riferimento in italiano è immigrazione.com.
